STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Arciconfraternita del Chinotto"

Art. 1 - Costituzione; Art. 2 - Principi; Art. 3 - Scopi e Finalità; Art. 4 - Aderenti all'associazione; Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati; Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti; Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche; Art. 8 - Organi dell'Associazione; Art. 9 - Assemblea generale; Art. 10 - Il Consiglio Direttivo; Art. 11 - Il Presidente; Art. 12 - Integrazioni al consiglio direttivo; Art. 13 - Il Collegio dei Revisori; Art. 14 - Attività secondarie; Art. 15 - Servizi di cassa; Art. 16 - Dipendenti e Collaboratori di lavoro autonomo; Art. 17 - Assicurazioni; Art. 18 - Bilancio; Art. 19 - Modifiche allo Statuto; Art. 20 - Scioglimento; Art. 21 - Rinvio
 

art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione di volontariato denominata: ARCICONFRATERNITA DEL CHINOTTO che in seguito sarà denominata organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà, sociale, umana civile e culturale.
L'organizzazione ha sede in Genova Sestri Ponente via al Gazzo presso la vecchia sede dell'Osteria del Purullo. Inizio

art. 2 - Principi

1) L'associazione è apolitica, e apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
 
2) Ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria, le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal suddetto organo.
 
3) La durata dell'associazione è illimitata.
 
4) Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città della Regione Liguria o anche istituire sezioni staccate senza necessità di delibera assembleare. Inizio

Art. 3 - Scopi e Finalità

1) L'organizzazione non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante della prestazioni personali e volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione persegue fini di solidarietà sociale e in particolare si propone di:
– 1.2 - L'Associazione svolgerà la propria attività in stretto coordinamento con gli organi centrali e periferici statali, in particolare dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della Pubblica istruzione, nonché con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle azioni a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale in tutte le sue forme, così come tale disponibilità viene data alle strutture degli Enti regionali e locali.
– 1.3 - L'Associazione attiverà, ove possibile, azioni comuni con la Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo della Regione Liguria, con l'Università di Genova nelle loro azioni sul territorio regionale in particolare con istituti di ricerca, con enti di studio, tutela, valorizzazione e associazioni.
– 1.4 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di:
• a) Sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali.
• b) Sollecitare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio storico, artistico ed ambientale.
• c) Promuovere e gestire campi archeologici, missioni, esposizione e mostre, corsi, seminari, ricerche e qualsiasi manifestazione od attività di carattere storico (considerando anche gli aspetti demo-etnoantropologici) che possano contribuire a sviluppare la più larga partecipazione dei cittadini per l'interesse verso il patrimonio dei beni culturali ed ambientali del territorio, favorendo in particolare la conoscenza di queste discipline presso le fasce più giovani e svantaggiate anche attraverso la realizzazione di progetti di promozione e di solidarietà sociale rivolti a tutti i segmenti e fasce di popolazione.
• d) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per perseguire attività tese alla valorizzazione e tutela dell'ambiente come momenti di formazione permanente, di partecipazione attiva e spontanea, di crescita culturale ed umana anche al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita.
• e) Tessere collaborazioni, rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e universitari e con ricercatori indipendenti ed altre Associazioni, Enti e privati che perseguono lo stesso fine.
• f) Favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
• g) Realizzare monografie, carte archeologiche, riviste, periodici, strumenti audiovisivi ed altri media divulgativi.
• h) Promuovere l'istituzione e la gestione di musei, aree archeologiche, fondi archivistico-librari in donazione e monumenti assicurandone la valorizzazione e la tutela.
• i) Promuovere gli scopi dell'attività statutaria anche all'estero, previo accordi con i governi interessati nel rispetto della normativa di riferimento.
• l) Favorire e promuovere nel mondo della scuola (di ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali ed Ambientali.
• m) Partecipare attivamente nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per il salvataggio e la difesa del patrimonio culturale danneggiato da eventi calamitosi.
• n) Adottare ogni altra iniziativa che sarà ritenuta valida dal Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi sociali nell'ambito delle norme dell'Associazione.  Inizio

Art. 4 - Aderenti all'associazione

1) possono aderire all'associazione tutti i cittadini che dichiarino di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento; gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e saranno garantite pari opportunità sia agli aderenti uomini sia alle donne.
 
2) Il numero è illimitato. Inizio

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1) La richiesta di adesione va presentata al presidente: nella domanda il richiedente si impegna ad accettare senza riserve lo statuto.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo che prende in considerazione le domande di adesione nella prima riunione utile e che le sottoporrà all'approvazione dell'assemblea generale.
Nessun motivo legato alla razza, alla cittadinanza, al sesso o alla religione può essere posto a base del rifiuto alla richiesta di adesione.
Gli aderenti hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di eleggere e di essere eletti.
Hanno diritto di voto tutti gli aderenti in regola con il rinnovo all'associazione.
Lo status di aderente ha carattere permanente e non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio.
 
2) Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
– a) decesso;
– b) dimissioni volontarie;
– c) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni;
– d) mancato versamento della quota associativa;
– e) comportamento contrastante con gli scopi statuari o comunque per danni morali e per attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
 
3) L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro 30 gg. sul quale decide in via definitiva l'assemblea generale.  Inizio

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1) Gli aderenti hanno pari diritti e doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.
 
2) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione; la quota associativa è deliberata dall'assemblea annualmente e non è rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
 
3) Gli aderenti hanno diritto a:
 
– a) partecipare alle assemblee e di votare personalmente o per delega;
– b) di conoscere i programmi dell'associazione;
– c) di partecipare alle attività promosse;
– d) di usufruire dei servizi dell'associazione
– e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
 
4) gli aderenti sono obbligati:
– a) osservare le norme del presente statuto;
– b) a pagare la quota associativa;
– c) a svolgere le attività concordate;
– d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
 
5) Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario; agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute in nome per conto della associazione.
 
6) Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato con l'associazione. Inizio

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro 3 mesi dalla registrazione del presente statuto.
 
2) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– a) quote associative e contributi;
– b) contributi da privati;
– c) contributi dallo Stato, Enti e Istituzioni Pubbliche;
– d) contributi da organismi internazionali;
– e) donazioni e lasciti testamentari;
– f) rimborsi da convenzioni;
– g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– h) rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo nel patrimonio dell'associazione.
 
3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vicepresidente.
 
4) È fatto obbligo agli organi sociali di vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio. Inizio

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:
– 1) l'assemblea generale;
– 2) il Consiglio Direttivo;
– 3) il Presidente;
– 4) il Collegio dei Revisori.
 
Tutte le cariche sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Inizio

Art. 9 - Assemblea generale

1) L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
 
2) L'assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso o in sua assenza dal Vicepresidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale, l'accertamento della regolarità della costituzione, la validità delle deleghe.
 
3) La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne renda necessaria la convocazione.
 
4) La convocazione può avvenire su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio o di un decimo degli associati, in tal caso l'assemblea deve essere tenuta entro 30 gg dalla richiesta; la convocazione avviene tramite avviso scritto da inviare ad ogni aderente.
 
5) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti fatta eccezione per le modifiche allo statuto ove è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli associati.
 
6) I compiti dell'assemblea sono:
– a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
– c) deliberare sulle modifiche allo statuto;
– d) fissare la quota associativa;
– e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
– f) nominare il liquidatore per la devoluzione dei beni.
 
7) Le delibere assembleari sono conservate dal Presidente e rimangono depositate presso la sede a disposizione di tutti gli associati. Inizio

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1) Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto di cinque membri compreso il Presidente e il Vicepresidente. Resta in carica per tre anni.
 
2) Il consiglio direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in tal caso il consiglio dovrà riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta.
 
3) Il consiglio direttivo può:
– a) fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
– b) accogliere o respingere le domande di associazione;
– c) ratificare i provvedimenti adottati dal presidente o dal vicepresidente in quanto competenza del consiglio;
– d) redigere regolamenti da presentare all'assemblea;
– e) ogni altro argomento delegato dall'assemblea.
Il consiglio direttivo può delegare il Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riservandosi gli atti di straordinaria amministrazione.
Le delibere sono conservate a cura del Presidente nella sede sociale a disposizione degli associati per la consultazione. Inizio

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente presiede il consiglio Direttivo ed è competente:
– a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
– b) può eseguire incassi ed accettare donazioni lasciti e contributi da enti pubblici e privati;
– c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.  Inizio

Art. 12 - Integrazioni al consiglio direttivo

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo l'integrazione è decisa dal Presidente e deve essere ratificata dall'assemblea generale entro trenta giorni.
Se il dimissionario è il presidente il vicepresidente ne prende il posto e la nomina è ratificata dall'assemblea entro novanta giorni.  Inizio

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e consta di tre membri che possono essere anche non associati e sono rieleggibili.
Dura in carica tre anni e ha competenza:
– a) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili;
– b) verifica dei rendiconti consuntivi e preventivi prima della loro presentazione all'assemblea;
– c) redazione della relazione annuale e sua presentazione all'assemblea.  Inizio

Art. 14 - Attività secondarie

L'associazione potrà per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.  Inizio

Art. 15 - Servizi di cassa

Il servizio di cassa potrà essere affidato ad idoneo istituto bancario o postale alle condizioni più vantaggiose per l'associazione.  Inizio

Art. 16 - Dipendenti e Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
Lo stesso dicasi per i Collaboratori di lavoro autonomo.
In entrambi i casi i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.  Inizio

Art. 17 - Assicurazioni

Gli aderenti che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie infortunio e responsabilità civile verso terzi.  Inizio

Art. 18 - Bilancio

Ogni anno sono redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre ad approvazione all'assemblea generale.
Dal consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti e le entrate e le spese di un anno.
Il bilancio coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.  Inizio

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto sono presentate all'assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli associati.
Le relative delibere assembleari sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Inizio

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e la sua liquidazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea generale con il voto di almeno tre quarti degli aderenti.
I beni che residuano sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci o in mancanza secondo le norme del Codice Civile.  Inizio

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia di associazioni con particolare riferimento alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991.  Inizio