LA REGIONE LIGURIA APPROVA LA LEGGE 65/2016 CHE RICONOSCE
LE CONFRATERNITE ENO-GASTRONOMICHE, 26 APRILE 2016

 

Martedì 26 Aprile 2016 il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato la proposta di legge n. 65/2016 che riconosce le confraternite eno-gastronomiche ed istituisce il relativo Albo Regionale.
È un grande successo che premia l'Arciconfraternita del Chinotto e tutti i suoi soci per l'attività di studio, ricerca e di divulgazione, fatta con grande impegno, serietà e competenza.
Se oggi la coltivazione del chinotto non è più solo una coltura residuale e in via di estinzione, ma qualcosa di vitale e soprattutto riconosciuta come particolare, tipica e caratterizzante della Regione Liguria, lo si deve, in gran parte, alla nostra Associazione.
Insieme a noi sono state riconosciute altre cinque associazioni: "I Cavalieri di Adelasia", "La Confraternita dell'Ormeasco", "Il Circolo della Rovere", "Il Grappolo d'Oro", "La Confraternita del Pesto".
È stata inoltre riconosciuta l'"Unione Ligustica dei Circoli Eno-Gastronomici" della quale la nostra associazione è membro fondatore, e che ha lo scopo di organizzare e programmare l'azione delle varie associazioni.
Desideriamo ringraziare innanzitutto il Consigliere regionale Piana che è stato il promotore di questo provvedimento legislativo; ma anche i consiglieri della minoranza assembleare Barbagallo e Melis e della maggioranza Vaccarezza che nei loro interventi hanno sostenuto l'approvazione della legge, che è stata approvata all'unanimità (26/26).
Desideriamo ringraziare Ettore Arposio presidente dell'"Unione Ligustica dei Circoli Eno-Gastronomici", che è stato veramente l'anima ispiritrice di questa legge.
Un ultimo ringraziamento a tutti i nostri soci, nessuno escluso, che hanno reso possibile, con i loro sforzi, il raggiungimento di tale risultato.

Regione Liguria

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
Anno XLVII - N. 9 - Parte I - 11.05.2016 pagg. 2-4

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2016 N. 7

Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche
Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
 
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure considerandone anche il valore sociale e culturale di conservazione e diffusione delle tradizioni legate ai prodotti locali, nonché di conoscenza dei prodotti di qualità e delle eccellenze enogastronomiche della Liguria.
2. La Regione promuove, altresì, il coordinamento e maggiori sinergie con le confraternite operanti nei territori limitrofi.
3. L'Amministrazione regionale favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

 
Articolo 2
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse, prevedano l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.
 
Articolo 3
(Registro regionale ed elenco regionale delle associazioni
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle confraternite enogastronomiche, al quale possono essere iscritte, su domanda, le associazioni indicate ed aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti sul territorio ligure.
2. Oltre alle associazioni singole, possono iscriversi nel registro regionale di cui al comma 1 anche le associazioni costituite tra loro in confederazioni a livello sub regionale e regionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. La Regione pubblica sul sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità del registro regionale di cui al comma 1.

 
Articolo 4
(Modalità di iscrizione nel registro regionale)
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3, le associazioni enogastronomiche presentano, per mezzo del loro rappresentante legale, apposita istanza alla struttura regionale competente, corredata dalla relativa documentazione.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
3. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettuate le necessarie verifiche ed eventuali richieste di integrazione documentale, provvede all'iscrizione nel registro o, previa motivazione, al rigetto dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende accolta.
4. Le associazioni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dal registro stesso.
5. La cessazione dell'attività associativa o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 comportano la cancellazione dal registro stesso.
6. La Regione può, in qualsiasi momento, effettuare controlli su quanto dichiarato dalle associazioni ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3.
 
Articolo 5
(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico)
1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e strutture regionali;
b) i servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture, di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.
 
Articolo 6
(Disposizioni di attuazione e norme transitorie)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Entro trenta giorni successivi all'istituzione del registro regionale, il dirigente della struttura competente approva i modelli di domanda e la documentazione a corredo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono disciplinati i requisiti, gli strumenti e le modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.
 
Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
 
Data a Genova addì 3 maggio 2016
 
IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

 
NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
3 MAGGIO 2016, N. 7
PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Ufficio Assemblea del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.
 
1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
 
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, in data 10 febbraio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 65;
 
b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 febbraio 2016;
 
c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 20 aprile 2016;
 
d) è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2016;
 
e) la legge regionale entra in vigore il 26 maggio 2016.


 
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